Rider Studio Tecnico – Ing. Ruggero Romano

Servizi di Consulenza Direzionale per la Qualità, l'Organizzazione Aziendale, la Sicurezza e l'Ambiente

Radiazioni Ottiche Artificiali e….non solo !

aprile 12th, 2010

Riportiamo in forma praticamente integrale l’articolo apparso sul sito INAILrelativo all’obbligo di valutazione dei rischi da radiazioni ottiche artificiali. Precisiamo che, al livello di valutazione dei rischi, devono essere considerate anche le radiazioni ottiche “naturali” in quanto non prive di pericoli. Ricadono in quest’ambito le radiazioni da esposizione ai raggi solari,ma anche, solo per citare un esempio, quelle da fiamma.

Ne consegue che moltissime sono le categorie esposte : si va dal personale impiegato in attività agricole ai naviganti, pescatori e personale marittimo in generale, dai carrellisti al personale addetto alle manutenzioni stradali e ferroviarie, oltre naturalmente al personale dell’edilizia e della saldatura.

Ovviamente le prescrizioni per la valutazione dei rischi vanno applicate anche alle radiazioni ottiche artificiali (che sono poi l’oggetto dell’articolo sotto riportato).

Le scadenze sono abbastanza vicine: il termine è fissato al 25 aprile prossimo. Contattateci per sapere come adeguare il DVR a questo requisito di valutazione.

-dal sito INAIL (foto dalla rete)

“3 marzo 2008. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo con le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori esposti a radiazioni ottiche durante la loro attività professionale

ROMA – Misure di prevenzione e protezione ad hoc per i lavoratori esposti a radiazioni ottiche durante la loro attività. È quanto prevede il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 27 febbraio scorso. Si tratta di una serie di disposizioni che attuano sul piano nazionale le norme contenute nella direttiva 2006/25/Ce, che stabilisce: valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione, rispetto dei valori limite di esposizione, informazione sui rischi e sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti a radiazioni ottiche durante la loro attività professionale.

Il provvedimento circoscrive gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro ai rischi connessi alle radiazioni ottiche artificiali, escludendo invece quelle di origine naturale, come i raggi solari ed il fuoco. E come la direttiva di riferimento anche il provvedimento nazionale introduce soglie massime quantitative per l’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali ed obbliga i datori di lavoro ad una preventiva valutazione dei rischi ed una sorveglianza sanitaria per i lavoratori interessati. In particolare, in caso di lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali, il datore di lavoro è obbligato a compiere una valutazione dei rischi, ad adottare misure di prevenzione e protezione dei lavoratori esposti, al rispetto dei valori limite di esposizione, a effettuare una corretta informazione dei lavoratori sui rischi e a svolgere una sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.”